Elenco dei documenti necessari
In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:
candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista devono essere presentati anche:
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco, sia a quella di consigliere comunale compresi nella lista, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.
La lista dei candidati va presentata con un’apposita dichiarazione scritta.
La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest’ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Con la lista devono essere presentati anche:
La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.
La firma degli elettori – a norma di legge – DEVE ESSERE APPOSTA SU APPOSITI MODULI NEI QUALI DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE:
Secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 41/2022, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.
Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale. Tale dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/ 2000 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.
Allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960 richiede esplicitamente che
l’atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica
L’articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.
i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione)
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