VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, potranno votare nel proprio domicilio, in occasione di consultazioni elettorali.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto è necessario:
– far pervenire all'ufficio, tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione (ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio), una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di votare presso l’abitazione in cui si dimora, indicandone l’indirizzo completo e un idoneo recapito telefonico;
Tale ultimo termine (23 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.
- la stessa dichiarazione va corredata di copia della tessera elettorale e di un documento in corso di validità.
– allegare alla richiesta un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dagli organi competenti dell’Azienda Sanitaria Locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di gravissima infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui si dimora risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o l’esistenza di condizioni di grave infermità con dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
Tale certificato, inoltre, dovrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
La persona interessata o altra persona per suo conto deve presentare, presso
Comune di Crognaleto - Uff. Elettorale
Via C. Battisti,1
Tel.0861950110
mail: anagrafecrognaleto@pcert.postecert.it - anagrafe@comunedicrognaleto.it
VOTO ASSISTITO
Chi
Gli elettori affetti da grave infermità fisica che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto.
Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità fisica i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità tale da non consentire l'autonoma espressione del diritto al voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Come
Gli elettori affetti da grave infermità fisica possono richiedere al Comune di iscrivere nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Tale annotazione evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico.
La persona interessata o altra persona per suo conto deve presentare, presso
Comune di Crognaleto - Uff. Elettorale
Via C. Battisti,1
Tel.0861950110
mail: anagrafecrognaleto@pcert.postecert.it - anagrafe@comunedicrognaleto.it
1) richiesta tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito;
2) tessera elettorale personale del richiedente;
3) certificato medico rilasciato dall'Ufficio di Medicina Legale della A.S.L. di appartenenza che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. Per gli ELETTORI NON VEDENTI è necessario esibire il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall' I.N.P.S. nel quale sia indicata la categoria generica "invciv" ed apposita documentazione sanitaria, rilasciata da Medico Legale ed attestante l'impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto, o il libretto nominativo di pensione precedentemente rilasciato dall' I.N.P.S. o dal Ministero dell'Interno nel quale sia indicata la categoria "Ciechi civili" ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Analogamente, per la categoria dei "Ciechi di guerra" è sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze - Direzione Generale dei Servizi Vari.
I tempi di erogazione sono contestuali alla presentazione della documentazione.
Utilità