Dal 1 gennaio 2005 si è reso operante il D.L. 8 maggio 2001, n.215 ( modificato dalla Legge 23 agosto 2004, n.226 ) che, introducendo la trasformazione dello strumento militare in professionale, sancisce la sospensione in tempo di pace dell'obbligo del servizio militare e, di fatto, del servizio civile sostitutivo ( obiezione di coscienza ) ad esso equiparato.
La normativa citata non sospende l'assoggettamento alla Leva. Pertanto, i Sindaci dei Comuni ( vista la Legge 237/1964, artt. 34 e segg. ) sono tuttora tenuti alla compilazione della Lista dei giovani maschi al compimento del 17° anno. Tale Lista sarà affidata alla cura degli Uffici Leva comunali, i quali dovranno provvederne all'aggiornamento.
Rimane compito degli Uffici Comunali la tenuta e l'aggiornamento dei Ruoli Matricolari, relativi alle classi 1985 e anteriori, fino al compimento del 45° anno. Tali registri stanno assumendo un crescente valore documentale, essendo, in certi casi l'unica fonte di dati inerenti il servizio militare del cittadino.
Cessati i compiti di precettazione a visita di leva, istruzione di pratiche per domande di dispensa, i rapporti degli Uffici Leva comunali con l'utenza saranno limitati al rilascio di certificati attestanti la iscrizione nelle liste di leva e certificati comprovanti l'esito di Leva.