Competenze
Il settore ha la finalità di assicurare alla città ed ai cittadini prestazioni di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza sulla osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti, al fine di garantire la legittimità e la correttezza della convivenza civile.
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale:
- Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le funzioni istituzionali previste dalle leggi di settore e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
- Alle funzioni di polizia municipale attengono:
– l’espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti dall’ Ente;
la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni; l’assolvimento degli incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamenti;
– i servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento delle attività e dei compiti istituzionali dell’Ente;
la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all’Ente;
– lo svolgimento di ogni altro compito e l’esercizio di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti comunali.
– vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dalla Stato, dalla Regione o dall’Amministrazione comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, del commercio, della tutela dell’ambiente, dell’igiene, dei pubblici esercizi;
– assolvere a funzioni di p0lizia amministrativa attribuite al comune dalle leggi vigenti;
– prestare soccorso e svolgere funzione di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d’intesa con gli organi œrnpeten4, nonché in caso di privati infortuni;
– adempiere compiti di polizia giudiziaria e/o funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle disposizioni vigenti del codice di procedura penale;
– raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi comunali competenti, nei limiti dei proprî compiti istituzionali;
– concorrere al mantenimento dell’ordine pubblica ai sensi e con le procedure dell’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
– prestare servizio d’onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire – su disposizione del sindaco -la scorta d’onore al gonfalone del Comune e, sempre nell’ambito comunale, a quello della Regione;
– vigilare perché siano osservate le prescrizioni della pubblica amministrazione a tutela del patrimonio comunale;
– segnalare le deficienze rilevate o latte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pencolo per la pubblica incolumità; - provvedere all’completamento dei servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del codice
della strada; - collaborare con le forze di polizia dello Stato nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalla competente autorità;
- procedure per T.S.O.;
- Assistenza software in dotazione al Corpo;
- Sanzioni amministrative per violazioni regolamento e ordinanze;
- Formazione e visto ruoli per riscossione entrate di competenza. Fiere e mercato
- Pareri per occupazioni del suolo pubblica.
- Raccolta regolamenti comunali, ordinanze;
- Polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
- funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente, di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs 287/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della legge 65/86; Nell’esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione del sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.