Competenze
Il settore ha la finalità di assicurare alla città ed ai cittadini prestazioni di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza sulla osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti, al fine di garantire la legittimità e la correttezza della convivenza civile.
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale:
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le funzioni istituzionali previste dalle leggi di settore e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
Alle funzioni di polizia municipale attengono:
- l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti dall’ Ente;
- la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni; l'assolvimento degli incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamenti;
- i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali dell’Ente;
- la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all'Ente;
- o svolgimento di ogni altro compito e l'esercizio di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti comunali;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dalla Stato, dalla Regione o dall’Amministrazione comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, del commercio, della tutela dell'ambiente, dell'igiene, dei pubblici esercizi;
- assolvere a funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune dalle leggi vigenti;
- prestare soccorso e svolgere funzione di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi œrnpeten4, nonché in caso di privati infortuni;
- adempiere compiti di polizia giudiziaria e/o funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle disposizioni vigenti del codice di procedura penale;
- raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi comunali competenti, nei limiti dei proprî compiti istituzionali;
- concorrere al mantenimento dell'ordine pubblica ai sensi e con le procedure dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- prestare servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire - su disposizione del sindaco -la scorta d’onore al gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione;
- vigilare perché siano osservate le prescrizioni della pubblica amministrazione a tutela del patrimonio comunale;
- segnalare le deficienze rilevate o latte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pencolo per la pubblica incolumità;
- provvedere al completamento dei servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del codice della strada;
- collaborare con le forze di polizia dello Stato nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalla competente autorità;
- procedure per T.S.O.;
- Assistenza software in dotazione al Corpo;
- Sanzioni amministrative per violazioni regolamento e ordinanze;
- Formazione e visto ruoli per riscossione entrate di competenza. Fiere e mercato.
- Pareri per occupazioni del suolo pubblica.
- Raccolta regolamenti comunali, ordinanze;
- Polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
REGOLAMENTO-UFF. E SERVIZI 18
Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
- funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente, di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs 287/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della legge 65/86; Nell’esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione del sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.